LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA GIUSTIZIA: ANALISI CRITICA E RAGIONI DEL NO
- sinistraitalianage

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Nei prossimi mesi, molto probabilmente a marzo me la data è ancora da confermare, saremo chiamati a votare in merito al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, comunemente indicato con” Riforma per la separazione delle carriere”, con il seguente quesito:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”
Un’analisi critica e profonda ci induce a votare NO.
La riforma costituzionale approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025 e sottoposta a referendum confermativo rappresenta uno dei più incisivi interventi sul sistema giudiziario italiano dalla nascita della Repubblica. Presentata come una riforma “tecnica”, necessaria per separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri e per rendere più efficiente il sistema, essa interviene in realtà su alcuni dei pilastri che garantiscono l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
Un’analisi attenta dei contenuti, del contesto politico e degli effetti potenziali mostra come la riforma non si limiti a modificare l’organizzazione interna della magistratura, ma incida profondamente sul rapporto tra potere giudiziario ed esecutivo, aprendo scenari che potrebbero compromettere l’indipendenza dei magistrati e, di conseguenza, la qualità della democrazia.
La riforma, lo dice lo stesso Ministro Nordio, non incide sulla durata dei processi né sugli uffici giudiziari. Non velocizza, non semplifica, non migliora.
1. La separazione delle carriere: un intervento simbolico, non funzionale
La riforma introduce formalmente la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, presentandola come condizione necessaria per garantire un giudice “terzo” rispetto alle parti del processo. Tuttavia, questa narrazione si fonda su un equivoco.
1.1. La situazione attuale: un unico ordine, funzioni distinte
Oggi la magistratura italiana costituisce un unico ordine, con un unico concorso, un’unica formazione iniziale e un unico organo di autogoverno. Giudici e PM sono colleghi, ma svolgono funzioni nettamente distinte: il giudice decide, il PM indaga e sostiene l’accusa. La loro autonomia reciproca è garantita da norme costituzionali e da prassi consolidate.
I dati mostrano che la “colleganza” non incide sulle decisioni: quasi la metà delle richieste di condanna del PM si conclude con un’assoluzione. Inoltre, i passaggi di funzione sono rarissimi (meno dello 0,5% dei magistrati), segno che la distinzione funzionale è già pienamente operativa.
1.2. La riforma: una separazione che apre la porta a nuovi rischi
La riforma non si limita a separare le funzioni, ma crea due carriere autonome, la cui disciplina viene demandata a una futura legge ordinaria. È questo il punto più delicato: una volta sancita la separazione in Costituzione, sarà molto più semplice per il legislatore ordinario collocare il PM sotto il controllo del Ministero della Giustizia, come avviene in molti Paesi europei. In altre parole, la riforma crea le condizioni giuridiche per un futuro avvicinamento del PM al potere esecutivo. Non è un rischio teorico: è un rischio strutturale.
1.3. Il modello italiano come eccellenza internazionale
La Procura Europea (EPPO), istituzione indipendente dell’Unione Europea, ha scelto il modello italiano come riferimento, rifiutando l’idea del PM come semplice “avvocato dell’accusa”. Il PM italiano, infatti, ha il dovere di cercare anche le prove a favore dell’indagato, e questa cultura della giurisdizione è possibile proprio perché PM e giudici appartengono allo stesso ordine.
Indebolire questo modello significa rinunciare a una delle migliori garanzie di imparzialità del processo penale.
2. Lo sdoppiamento del CSM: due organi più deboli e più esposti
Il Consiglio Superiore della Magistratura è il presidio fondamentale dell’indipendenza dei magistrati. Gestisce carriere, trasferimenti, promozioni e disciplina. La riforma lo divide in due: un CSM per i giudici e uno per i PM.
2.1. Perché la divisione è un indebolimento
La divisione non porta alcun vantaggio funzionale. Al contrario:
crea due organi più piccoli, meno autorevoli e più facilmente influenzabili;
costringe il Presidente della Repubblica a presiederli entrambi, con un evidente sovraccarico istituzionale;
isola i PM, che perdono il legame con i giudici e diventano più vulnerabili a pressioni esterne.
Il risultato è un sistema più frammentato e meno capace di resistere alle interferenze politiche.
2.2. Un paradosso istituzionale
La riforma, presentata come semplificazione, moltiplica gli organi: al posto di un CSM ne avremo tre (i due CSM e l’Alta Corte disciplinare). È difficile individuare un vantaggio funzionale in questa proliferazione, mentre è evidente il rischio di indebolire l’autogoverno.
3. Il sorteggio dei membri del CSM: un organo meno competente e più permeabile
Uno degli aspetti più controversi è l’introduzione del sorteggio per i membri togati del CSM e per parte dei membri laici.
3.1. Il sorteggio dei togati: casualità al posto della competenza
I magistrati sorteggiati non avranno scelto quel ruolo, non avranno esperienza specifica e saranno più facilmente influenzabili. Il lavoro del CSM richiede competenze tecniche, conoscenza del sistema giudiziario e capacità di valutazione: affidarlo al caso significa ridurre la qualità delle decisioni.
3.2. Il sorteggio dei laici: un potere politico più incisivo
I membri laici saranno sorteggiati da liste predisposte dal Parlamento, cioè dalla maggioranza politica di turno. Questo crea un blocco compatto e omogeneo, capace di orientare le decisioni del CSM, soprattutto se i togati sono inesperti e disorganizzati.
3.3. Il rischio di un CSM “sbilanciato”
In un organo collegiale, un gruppo compatto e motivato tende a prevalere su un gruppo disomogeneo e inesperto. Il rischio è che il CSM diventi un organo meno indipendente e più permeabile alle pressioni politiche.
4. L’Alta Corte disciplinare: un organo esterno, autoreferenziale e più permeabile alla politica
La riforma sottrae al CSM la competenza disciplinare, attribuendola a un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare.
4.1. Composizione e criticità
L’Alta Corte sarà composta da 15 membri, di cui 6 laici e 9 togati sorteggiati. Il rapporto laici/togati è più alto rispetto al CSM, aumentando il peso dei membri nominati o selezionati dalla politica.
4.2. Un organo giudice di sé stesso
L’aspetto più problematico è che l’appello contro le decisioni dell’Alta Corte si presenta alla stessa Alta Corte, in composizione diversa. Questo contrasta con l’art. 111 della Costituzione, che garantisce il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
4.3. Una risposta a un problema inesistente
I dati mostrano che il CSM non è affatto indulgente: tra il 2023 e il 2025 ha emesso 194 sentenze disciplinari, con il 41% di condanne e 8 rimozioni. Numeri senza paragoni in altri ordini professionali.
5. Il contesto internazionale e interno: un rischio concreto
La riforma arriva in un momento storico in cui, in diversi Paesi europei, l’indipendenza della magistratura è sotto attacco. In Polonia e Ungheria, interventi simili hanno portato a crisi dello Stato di diritto, sanzioni europee e rifiuto di eseguire mandati di arresto.
In Italia, la riforma è stata approvata in tempi rapidissimi e senza un vero dibattito parlamentare. Le dichiarazioni dei promotori parlano apertamente di “riequilibrio dei poteri” e di “riduzione dell’invadenza dei giudici”. È evidente che l’obiettivo non è migliorare la giustizia, ma ridimensionare il ruolo del potere giudiziario.
6. Le conseguenze per i cittadini: meno garanzie, più rischi
Indebolire la magistratura significa indebolire la tutela dei diritti. I casi Cucchi, G8, i processi per infortuni sul lavoro, responsabilità medica, violenza domestica, discriminazioni: tutti questi procedimenti richiedono giudici e PM liberi da pressioni politiche.
Una magistratura timorosa o controllata rende più difficile indagare sui poteri forti e più facile colpire i soggetti deboli. È il cittadino comune, non il magistrato, a perdere le garanzie fondamentali.
Conclusione
La riforma:
separa l’ordine giudiziario senza necessità;
divide e indebolisce il CSM;
introduce il sorteggio, che riduce competenza e autorevolezza;
crea un organo disciplinare più permeabile alla politica;
apre la strada a un PM più vicino al Governo;
compromette l’indipendenza della magistratura e, con essa, la tutela dei diritti dei cittadini.
Per queste ragioni, secondo i documenti analizzati, al referendum costituzionale è giusto dire NO.







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